Art. 55.
(Procedimenti autorizzatori semplificati).

      1. Il Governo stabilisce con regolamento i procedimenti autorizzatori che possono essere semplificati, in ragione della minore incidenza ambientale degli impianti, delle opere o delle attività da consentire.
      2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono stabilite, altresì, le modalità di autocertificazione o di silenzio assenso, relative alle varie categorie di oggetti considerati.